EFFETTI DEL FALLIMENTO SUL PROCESSO: INTERRUZIONE AUTOMATICA E NECESSITÀ DELLA CONOSCENZA LEGALE

  • 27/03/2026

Con riferimento agli effetti del fallimento sul processo, la Cassazione civile, con l’ordinanza n. 4809/2026, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. fall. applicabile ratione temporis, l’apertura della procedura determina l’interruzione automatica del giudizio.  Tuttavia, il termine per la riassunzione o prosecuzione, volto ad evitare l’estinzione ex art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza legale delle parti.

Nel caso concreto, una società mandataria di associazione temporanea di imprese (ATI), successivamente dichiarata fallita, ha promosso un giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del Comune di Napoli, ottenendo una pronuncia parzialmente favorevole.  Il fallimento della società cedente ha proposto successivamente appello incidentale, deducendo l’intervenuta interruzione automatica del processo originario.

La Corte d’appello, previa riunione dei giudizi, ha accolto tale eccezione e ha dichiarato l’estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione, individuando il dies a quo nella conoscenza legale dell’evento fallimentare, acquisita mediante notifica dell’atto introduttivo del curatore.

Investita del ricorso, la Corte di cassazione ha confermato la decisione, affermando la priorità logico-giuridica della questione processuale dell’interruzione rispetto a quella della legittimazione attiva.  In particolare, ha ribadito che l’interruzione automatica impone di verificare il momento di conoscenza legale dell’evento ai fini della decorrenza del termine di riassunzione.

Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che la statuizione relativa al dies a quo, ancorché non conforme all’orientamento che lo ancora alla dichiarazione giudiziale dell’interruzione, non è stata oggetto di specifica impugnazione.

Ne è derivata la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, con conseguente preclusione di ogni riesame, rendendo irrilevanti le ulteriori censure sulla legittimazione del fallimento e confermando l’estinzione del giudizio.