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La pronuncia della Cassazione civile n. 32225/2025 si inserisce nel consolidato orientamento in materia di intermediazione finanziaria e responsabilità degli intermediari aderenti alla guida “Patti Chiari”. La decisione trae origine dalla controversia relativa all’acquisto, tra il 2004 e il 2005, di titoli obbligazionari Lehman Brothers, conclusasi con la condanna della banca al risarcimento del danno in favore degli investitori.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale aveva accertato l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi gravanti ex lege. In particolare, è stato rilevato che la banca non aveva fornito informazioni specifiche sui rischi connessi alle obbligazioni acquistate, limitandosi alla consegna del documento sui rischi generali degli investimenti e omettendo di illustrare il rischio emittente.
Secondo la Corte, l’adesione alla guida “Patti Chiari” comporta l’assunzione di obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 21 TUF. Tali obblighi includono un dovere di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente circa ogni modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell’emittente, idonea a incidere negativamente sulle prospettive di redditività dei titoli.
La Cassazione ha inoltre ribadito che l’inadempimento agli obblighi informativi genera una presunzione di nesso causale tra la condotta dell’intermediario e il danno subito dall’investitore, superabile solo con prova contraria specifica, non essendo sufficiente richiamare la generica propensione al rischio del cliente. Infine, è stata confermata la corretta determinazione del danno, commisurato alla perdita del capitale investito, al netto delle cedole percepite e previa restituzione dei titoli.
La decisione rafforza, dunque, il principio secondo cui l’intermediario aderente a “Patti Chiari” deve garantire un’informazione rafforzata e continua, indipendentemente dal profilo di rischio del cliente.